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Aggiornamento Referendum Malawi e Botswana

Date:

05/13/2011


Aggiornamento Referendum Malawi e Botswana
I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali votano nella circoscrizione Estero, di cui all’art. 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere e per i Referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previste dalla Legge 459 del 2001.
L’art. 20, comma 2, della Legge 459 del 2001 prevede il rimborso del 75% dei biglietti aerei per gli italiani residenti all’estero, nei paesi dove non sono state raggiunte le intese per il voto all’estero, quali il Malawi e il Botswana.
Il rimborso del 75% dei biglietti aerei puo' essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando per ovvii motivi di economicita', i biglietti chiusi a tariffe agevolate. I titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo.
Per quanto attiene alle limitazioni temporali si ritiene che i biglietti ammessi al rimborso debbano avere una validita' quanto piu' possibile ravvicinata all'evento referendario.
E' evidente che, non esistendo voli diretti tra Malawi e/o Botswana e Italia, sono consentite delle soste, sempre nei limiti temporali sopra indicati e purche' la durata della sosta non incida sul costo del biglietto.

La documentazione giustificativa della spesa a corredo dell'istanza dell'interessato sara' costituita da:

- biglietto aereo,
- carte d'imbarco;
- certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano;
- copia del documento di identita’.

Qualora dal titolo di viaggio (biglietto aereo) non si deduca l'importo effettivamente pagato, questo dovra' essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla Compagnia aerea e/o dall'Agenzia di viaggio.



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